Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).
L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Quindi sui temi:
Dal 2021 sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:
– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione.
Non possono essere agevolate le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Credito imposta calcolato sui costi ammissibili.
50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300’000 euro annui
40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250’000 euro annui
30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250’000 euro annui
60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati
Per il 2022 le aliquote possono arrivare a:
70% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300’000 euro annui
50% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250’000 euro annui
A condizione che le attività formative siano erogate da soggetti individuati con apposito decreto MISE e che i risultati delle attività formative siano certificati secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
In caso di progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non rispettino le indicazioni del predetto decreto, le aliquote sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
E’ necessaria una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisione legale dei conti
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Ai soli fini di monitoraggio della misura è richiesto di trasmettere al MISE una apposita comunicazione, reperibile al seguente link. Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione – Sezione A – va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Con riferimento alle spese sostenute nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione – Sezione B – va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
L’agevolazione è valida per le spese sostenute nel corso del 2020 e fino al 31 dicembre 2022
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