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CSR SRH01 DGR 1413 DGR n. 1413 del 28 novembre 2024

1.1. Descrizione tipo intervento

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e  zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici, favorendo il raggiungimento dell’obiettivo trasversale “modernizzazione” attraverso il rafforzamento e lo scambio di conoscenze realizzati in contesti reali ed operativi, nei quali si realizza uno stretto rapporto tra imprenditore e consulente. 

Il presente bando sostiene esclusivamente i servizi di consulenza aziendale rivolta alle imprese agricole. I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano il sistema della conoscenza in agricoltura (AKIS Reg. (UE) 2021/2115, art. 15, paragrafo 2). 

I servizi di consulenza agricola contemplano come minimo quanto previsto all’art. 15, paragrafo 4, del Reg. 2021/2115.
Le imprese agricole potranno fruire del servizio di consulenza. 

1.2. Obiettivi

L’intervento concorre al raggiungimento dei nove obiettivi specifici dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’Obiettivo trasversale “Ammodernamento dell’agricoltura e delle zone rurali”, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Gli obiettivi specifici sono interconnessi con l’obiettivo trasversale, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l’utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso ai risultati della ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

2. Ambito territoriale di applicazione

Intero territorio regionale.

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti 

I beneficiari possono essere costituiti anche in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) tra soggetti prestatori di servizi di consulenza, costituiti nelle forme giuridiche e societarie previste dal codice civile, ovvero previste da leggi speciali (Reti-soggetto), nonché nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale. 

I soggetti richiedenti devono presentare i seguenti requisiti al momento della dalla pubblicazione del bando: 

  1. possesso di adeguate qualifiche in relazione ai Percorsi previsti nel Progetto di consulenza. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza: 
  • gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali;
  • se la domanda di aiuto è presentata da soggetti pubblici, da imprese, costituite anche in forma societaria, o nelle altre forme associative consentite per l’esercizio dell’attività professionale, l’adeguata qualifica è garantita dalla presenza nel team di consulenti di o professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali; o soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato alle tematiche di consulenza, non iscritti ai relativi albi che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
  1. a) abbiano un’esperienza lavorativa di almeno 24 mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi 5 anni solari, nelle medesime tematiche di consulenza e abbiano acquisito, in data non precedente a tre anni dalla pubblicazione del bando, un attestato di frequenza con profitto di almeno di un corso di aggiornamento in ciascuna delle tematiche per le quali svolgerà il servizio di consulenza. L’esperienza lavorativa deve essere documentata da attestazioni dei datori di lavoro o degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013 e/o Misura 2 del PSR 2014-2020, presso i quali il consulente ha prestato la sua opera, ovvero contratti firmati o altri documenti probanti. I corsi di base e di aggiornamento, svolti da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo, hanno una durata rispettivamente di 24 e 12 ore relativi alla tematica di consulenza e devono prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto; 
  1. b) abbiano acquisito, nel corso dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, l’attestato di frequenza con profitto al termine di una formazione di base; 
  1. c) abbiano acquisito, da più di tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, l’attestato di frequenza con profitto al termine di una formazione di base e siano in possesso di un attestato di partecipazione con profitto ad un corso di aggiornamento svolto nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando. 

I requisiti formativi di cui ai precedenti punti elenco a), b) e c), qualora non posseduti dai consulenti entro la data di pubblicazione del bando, possono essere acquisiti e comunicati entro la data di avvio del progetto di consulenza. 

  1. disporre di un numero minimo di Unità Lavorative Consulenti (ULC) non inferiore al valore del seguenterapporto: n. OLC totali richieste dal Progetto di consulenza/(1666 x N), dove OLC sta per Ore Lavoro Consulente ed N la durata in anni del progetto specificata dal bando per la conclusione del Progetto. Una ULC corrisponde a n. 1666 OLC/anno. Per la quantificazione del numero di OLC vedasi l’Allegato Tecnico 12.1 – Costi unitari e protocolli dei percorsi di consulenza. Al riguardo si precisa che per il calcolo delle ULC vengono considerati tutti i consulenti ascritti dal soggetto prestatore di servizi di consulenza al Progetto, conteggiati proporzionalmente al rapporto tra il numero di OLC ascritte a ciascun consulente e 1666 (n./anno di ore di lavoro considerato come base per il calcolo del Costo Unitario Standard – UCS) rapportato al numero di anni specificati dal bando per la conclusione del Progetto (N); 
  1. lo staff di consulenti non comprende consulenti inclusi in Progetti di consulenza di altri soggetti prestatoridi servizi di consulenza beneficiari degli aiuti del presente bando. Lo stesso consulente può operare su più progetti presentati dallo stesso soggetto prestatore di servizi di consulenza, purché il rapporto tra la somma delle OLC a lui imputate nei diversi progetti non sia superiore a 1666 ore annue; 
  1. assenza di conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo 15 paragrafo 3 del Reg. n. 2115/2021. Per garantirel’assenza di conflitto di interessi, i prestatori di servizi di consulenza non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell’attività di consulenza. Il rispetto di tali condizioni deve essere verificato nei confronti del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti. Inoltre, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività: 
  1. a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricoloe forestale e di aiuti a favore delle zone rurali; 
  1. b) lo svolgimento delle attività di Centro di Assistenza Agricola autorizzato, di cui al decretoministeriale n. 40323 del 26/01/2024; 
  1. c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi dellenormative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici; 
  1. d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
  2. e) lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodottiassicurativi per il settore agricolo o forestale. 

Le incompatibilità di cui di cui alle lettere a), c) e d) possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza. 

  1. limitatamente ai soggetti prestatori di consulenza e agli staff di consulenti che presentano progetti diconsulenza relativi a ambiti che comprendono la materia dell’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l’uso di metodi di difesa alternativi – in possesso del certificato di abilitazione di cui al decreto del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014 – si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Pertanto, l’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

  1. nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) tra soggetti prestatori di servizi di consulenza,o Reti di Imprese (RI) o altre forme societarie tra soggetto prestatore di servizi di consulenza previste dal codice civile, tutti i costituenti devono soddisfare i requisiti previsti per il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda. I soggetti prestatori di servizi di consulenza, costituiti in una delle forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Retesoggetto) devono essere costituiti al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di RTI tra soggetti prestatori di servizi di consulenza, non è necessario che il medesimo sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno. In questo caso il soggetto richiedente (mandatario dell’RTI) deve allegare alla domanda d’aiuto il Progetto di consulenza sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti prestatori di servizi di consulenza, che costituiranno il RTI; 
  1. avere tra le proprie finalità le attività di consulenza, documentate dall’iscrizione all’albo, dallo statuto e/ol’iscrizione al registro imprese della Camera di commercio ovvero, per i soggetti pubblici, documentate dalla norma istitutiva e dallo statuto, se la norma lo prevede; 
  1. avere almeno una sede operativa situata in regione Veneto (Sede legale o Unità locale comunicata allaCCIAA, disponibilità, in proprietà o altro diritto di utilizzo, di un immobile o parte di immobile ad uso ufficio); 
  1. nel caso di RTI, tutti i soggetti prestatori di consulenza componenti devono aver costituito o aggiornato ilfascicolo residente sul sistema informativo di AVEPA; 
  1. possedere la partita IVA;
  2. limitatamente ad eventuali consulenze aventi ad oggetto l’Agricoltura biologica, il soggetto prestatore diservizi di consulenza, non può essere un Organismo di controllo autorizzato ai sensi del D.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148. 

4.1. Operazioni previste

L’intervento sostiene servizi di consulenza aziendale che consistono nell’insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata e riguardano problemi da risolvere od opportunità da sviluppare specifici dell’impresa, riconducibili agli obiettivi specifici della PAC. 

Sono ammissibili i progetti di consulenza alle imprese del settore agricolo articolati nei percorsi di consulenza elencati nel paragrafo sottostante che hanno ad oggetto almeno una tematica idonea a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6 e coerente con l’art. 15 paragrafo 4 del Reg. 2115/2021: 

1) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC; 

2) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE, l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

3) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica»; 

4) la prevenzione e la gestione del rischio;  

5) il sostegno all’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3 Reg. 2115/2021; 

6) le tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle zone rurali di cui all’articolo 114, lettera b) Reg 2115/2021; 

7) gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l’utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno: 

  1. i) un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;
  2. ii) i requisiti legali relativi ai nutrienti;

iii) dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili; 

  1. iv) i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;

8) le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.