Aziende di qualsiasi tipologia e dimensioni ed esercenti arti e professioni.
Unità produttiva nel territorio nazionale italiano.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Sono esclusi i beni merce o semilavorati, i materiali di consumo e i beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e costruzioni, ed i beni indicati in nell’allegato 3 della Legge di Bilancio 2015. Sono altresì esclusi i beni immateriali non compresi nell’allegato B l. 232/2016 acquisiti prima del 16 novembre 2020.
AGEVOLAZIONE 2020
Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni
AGEVOLAZIONE 2021
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro il credito è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per il 2021.
AGEVOLAZIONE 2022
Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro, fino a 1 milione per investimenti in beni immateriali.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per il 2020: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 16/11/2020, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 16/11/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per il 2021: investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per il 2022: investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle relative disposizioni (bilancio 2020 e bilancio 2021).
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Linda Ferraro
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