Sono ammessi all’agevolazione società e titolari di reddito di impresa, stabili organizzazioni di soggetti esteri residenti in Paesi in cui sono in vigore accordi contro la doppia imposizione e per lo scambio effettivo di informazioni che determinano il reddito con metodo analitico.
UBICAZIONE GEOGRAFICA
Territorio Nazionale Italiano
PROGETTI AMMISSIBILI
I costi sostenuti per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa sono maggiorati del 110%.
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere sostenute anche mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi.
Per attività rilevanti si intendono:
a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 del decreto MISE;
b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del decreto MISE;
c) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del decreto MISE;
d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
SPESE AMMISSIBILI
Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.
AGEVOLAZIONE
Agevolazione fiscale esercitata tramite opzione nella dichiarazione dei redditi consistente nella maggiorazione dei costi agevolabili del 110%.
DURATA
Sono agevolabili anche i costi sostenuti entro gli 8 anni precedenti al conseguimento del titolo di proprietà industriale periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali ottiene un titolo
di privativa industriale.
Il regime di opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è esercitabile a partire dal conseguimento del titolo di proprietà industriale.
OPERATIVITÀ
Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’opzione è cumulabile col credito d’imposta R&S.
Nel caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non è applicabile la sanzione prevista qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento. La documentazione idonea è predisposta secondo un modello che si compone di due parti:
Sezione A:
Sezione B:
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