Le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.
Territorio Nazionale Italiano.
Possono essere sottoposti a rivalutazione i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:
Sono esclusi gli immobili cosiddetti merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, è applicabile anche a singoli beni, non necessariamente a tutti i beni di una determinata categoria e deve essere riportata nell’inventario e nella nota integrativa.
Della rivalutazione non si tiene conto in caso di alienazione del bene in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.
Rivalutazione dei beni iscritti a bilancio a titolo gratuito o con imposta sostitutiva
I beni interessati dalla rivalutazione prevista dall’art. 110 del Decreto Agosto possono essere rivalutati ai soli fini civilistici a titolo gratuito.
Il riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione può avvenire attraverso il versamento di una imposta sostitutiva di imposte dirette, IRAP ed eventuali addizionali pari al 3% del maggior valore attribuito ed avviene già a partire dall’esercizio successivo.
Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale. Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio, concorrerà invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui questa venga distribuita.
Può tuttavia essere affrancata, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Rivalutazione centro di lavoro CNC acquistato 8 anni fa
costo storico: € 300.000,00
valore a bilancio: € 0,00 (completamente ammortizzato)
valore rivalutato: € 50.000,00
vantaggio fiscale lordo: € 13.950,00
imposta sostitutiva al 3%: € 1.500,00
vantaggio fiscale netto: € 12.450,00
La rivalutazione deve essere effettuata entro l’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati.
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